Ordinanza — n. 23843/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFRED Favour ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha ap- plicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., una pena concordata di anni quattro di reclusione ed euro 14.400 di multa in relazione al reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina 2. La ricorrente deduce violazione di legge e carenza motivazionale in relazione alla mancata applicazione di cause di non punibilità e all'assenza di motivazione sul punto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23843/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In epoca antecedente alla discussione del ricorso la ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. Va dichiarata la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 cod.proc.pen. e, all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ritenuto congruo comminare nella misura stabilita in dispo- sitivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRED FAVOUR nato il 04/01/1991 avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. FRED Favour ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha ap- plicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., una pena concordata di anni quattro di reclusione ed euro 14.400 di multa in relazione al reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina 2. La ricorrente deduce violazione di legge e carenza motivazionale in relazione alla mancata applicazione di cause di non punibilità e all'assenza di motivazione sul punto.
3. In epoca antecedente alla discussione del ricorso la ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. Va dichiarata la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 cod.proc.pen. e, all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ritenuto congruo comminare nella misura stabilita in dispo- sitivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024.