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Ordinanza — n. 23840/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23840/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE MANOLO nato il 10/02/1975 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAda, 94Siviso,ffe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Albanese Manolo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiannento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 cod. pen.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda pena pecuniaria sospesa condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
art. 133 cod. pen
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena attraverso il richiamo all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE MANOLO nato il 10/02/1975 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAda, 94Siviso,ffe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Albanese Manolo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiannento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 cod. pen.

A motivi di ricorso la difesa si duole della quantificazione della pena, da reputarsi eccessiva e non adeguata al fatto. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena attraverso il richiamo all'art. 133 cod. pen. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore I