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Ordinanza — n. 23839/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23839/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO FILIPPO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1994 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Napolitano Filippo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa, dopo avere rappresentato di non avere ricevuto copia della sentenza impugnata pur avendone fatto richiesta a mezzo PEC, lamenta, nel motivo unico di ricorso, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23839/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce delle due precedenti condanne riportate dall'imputato per fatti analoghi a quelli per cui si procede; considerato che la circostanza evidenziata in motivazione integra il requisito dell'abitualità nel reato ostativo al riconoscimento del beneficio (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 Rv. 278347). Considerato, quanto al rilievo riguardante la mancata ricezione della copia della sentenza impugnata, che non sono state prospettate nel ricorso questioni attinenti alla menomazione del diritto di difesa.

Parole chiave

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cause di esclusione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento azione condannatoria punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Rilevato che la difesa, dopo avere rappresentato di non avere ricevuto copia della sentenza impugnata pur avendone fatto richiesta a mezzo PEC, lamenta, nel motivo unico di ricorso, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO FILIPPO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1994 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Napolitano Filippo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa, dopo avere rappresentato di non avere ricevuto copia della sentenza impugnata pur avendone fatto richiesta a mezzo PEC, lamenta, nel motivo unico di ricorso, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce delle due precedenti condanne riportate dall'imputato per fatti analoghi a quelli per cui si procede; considerato che la circostanza evidenziata in motivazione integra il requisito dell'abitualità nel reato ostativo al riconoscimento del beneficio (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 Rv. 278347). Considerato, quanto al rilievo riguardante la mancata ricezione della copia della sentenza impugnata, che non sono state prospettate nel ricorso questioni attinenti alla menomazione del diritto di difesa.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore I