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Ordinanza — n. 23836/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23836/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23836/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro, ha disposto la revoca della patente di guida ai sensi dell'art.186 comma 2 bis C.d.S. in quanto la imputata KOLLAROVA Lenka era stata riconosciuta responsabile di violazione contravvenzionale relativa a guida in stato di ebbrezza cui era conseguito un sinistro stradale, ai sensi degli artt. 186 commi 2 lett.c) e 2 bis C.d.S.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23836/2024 — snpen · Corte di Cassazione: in quanto la imputata KOLLAROVA Lenka era stata riconosciuta responsabile di violazione contravvenzionale relativa a guida in stato di ebbrezza cui era conseguito un sinistro stradale, ai sensi degli artt. 186 commi 2 lett.c) e 2 bis C.d.S.

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa controllo della commisurazione della pena verdetto di colpevolezza principio della doppia incriminazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLLAROVA LENKA nato il 07/02/1974 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro, ha disposto la revoca della patente di guida ai sensi dell'art.186 comma 2 bis C.d.S. in quanto la imputata KOLLAROVA Lenka era stata riconosciuta responsabile di violazione contravvenzionale relativa a guida in stato di ebbrezza cui era conseguito un sinistro stradale, ai sensi degli artt. 186 commi 2 lett.c) e 2 bis C.d.S.

2. La KOLLAROVA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, assumendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla statuizione concernente la revoca della patente di guida.

3. I motivi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Quanto alla revoca della patente di guida si tratta di sanzione amministrativa accessoria espressamente prevista dall'art.186 comma 2 bis C.d.S. in ipotesi di condizione di ebbrezza alcolica che integri la ipotesi di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. (percentuale di 1,5 g/l). Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato escluso con motivazione lineare e priva di illogicità evidenti, in assenza di profili di meritevolezza e in presenza di un precedente in materia di circolazione stradale.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2014 Il consigliere estensore il Pr si