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Ordinanza — n. 23820/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23820/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23820/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETU STANESCU CODREANU nato il 17/01/2001 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma con la quale CRETU Stanescu Codreanu era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 commi 4 e 6 cod.pen., per tentato furto in concorso ai danni di viaggiatore all'interno della metropolitana cittadina.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23820/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 110, 624 e 625 commi 4 e 6 cod.pen., per tentato furto in concorso ai danni di viaggiatore all'interno della metropolitana cittadina.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori accusa penale denuncia penale verdetto di colpevolezza responsabilità penale carenza di credibilità oggettiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETU STANESCU CODREANU nato il 17/01/2001 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma con la quale CRETU Stanescu Codreanu era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 commi 4 e 6 cod.pen., per tentato furto in concorso ai danni di viaggiatore all'interno della metropolitana cittadina.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.