Ordinanza — n. 23816/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MANNA LUISA nato a MARIGLIANO il 13/10/1975 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; t. 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la I\JO<A- decisione del Tribunale dì a.o i in data jantilbilliff con la quale LA MANNA Luisa era statct condannato—alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n.2 cod.pen., per la sottrazione di energia elettrica all'ENEL.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23816/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la I\JO<A- decisione del Tribunale dì a.o i in data jantilbilliff con la quale LA MANNA Luisa era statct condannato—alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n.2 cod.pen., per la sottrazione di energia elettrica all'ENEL.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MANNA LUISA nato a MARIGLIANO il 13/10/1975 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; t.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la I\JO<A- decisione del Tribunale dì a.o i in data jantilbilliff con la quale LA MANNA Luisa era statct condannato—alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n.2 cod.pen., per la sottrazione di energia elettrica all'ENEL.
2. La ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre