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Ordinanza — n. 23815/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23815/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI CONCETTA nato a MESSINA il 08/12/1958 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Lo Presti Concetta ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art.590 bis cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego dll'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23815/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego dll'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente punibilità responsabilità scemata altri reati infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego dll'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI CONCETTA nato a MESSINA il 08/12/1958 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Lo Presti Concetta ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art.590 bis cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego dll'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (gravità delle lesioni cagionate alla vittima con danni fisici che si sono protratti nel tempo non ancora risolti), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigl