Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23814/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23814/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONE GIOVANNI nato a TARANTO il 25/05/1978 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Marcone Giovanni, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 gli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 23814/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 gli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di stupefacenti in banda infrazione grave alla lstup tossicodipendenza consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/90
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONE GIOVANNI nato a TARANTO il 25/05/1978 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Marcone Giovanni, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 gli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge.

Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre iden