Ordinanza — n. 23814/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONE GIOVANNI nato a TARANTO il 25/05/1978 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Marcone Giovanni, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 gli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 23814/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 gli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONE GIOVANNI nato a TARANTO il 25/05/1978 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Marcone Giovanni, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 gli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge.
Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre iden