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Ordinanza — n. 23808/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23808/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURELLO VITO nato a TORINO il 02/06/1972 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Maurello Vito, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, lamenta: contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenza definitiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, lamenta: contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenza definitiva.

Parole chiave

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reato continuato recidiva nell'infrazione proroga della carcerazione prescrizione della pena sospensione di pena riduzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURELLO VITO nato a TORINO il 02/06/1972 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Maurello Vito, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, lamenta: contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenza definitiva.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Rilevato che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l'assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l'esistenza di una programmazione unitaria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Predet