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Ordinanza — n. 23807/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23807/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOTTI ROBERTO nato a BIELLA il 08/01/1967 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Finotti Roberto, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui agli artt.624 bis cod. pen., 75-bis, comma 6, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata in ordine ad eventuali cause d'immediato proscioglimento.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23807/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che le questioni riguardanti i profili di responsabilità addebitati all'imputato — oggetto di puntuale disamina in primo grado — non sono stati devoluti alla Corte d'appello, innanzi alla quale il ricorrente ha richiesto unicamente la riduzione del trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali disdetta in periodo di prova tempestività dell'istanza di ricusazione allegazioni insufficientemente motivate abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOTTI ROBERTO nato a BIELLA il 08/01/1967 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Finotti Roberto, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui agli artt.624 bis cod. pen., 75-bis, comma 6, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata in ordine ad eventuali cause d'immediato proscioglimento.

Considerato che le questioni riguardanti i profili di responsabilità addebitati all'imputato — oggetto di puntuale disamina in primo grado — non sono stati devoluti alla Corte d'appello, innanzi alla quale il ricorrente ha richiesto unicamente la riduzione del trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consi