Italian Court dismisses appeal on theft conviction regarding CCTV evidence admissibility and sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's handling of private security camera footage and the specific sentence imposed for theft. The court ruled that such footage constitutes valid documentary evidence and that the sentencing determination was not arbitrary, thus rejecting the arguments for a new evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on the irrepeatability of evidence extraction or requests for a new assessment of sentence congruity are inadmissible when the lower court's reasoning is sound and the evidence is legally admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERTA BRUNO nato a QUARTU SANT'ELENA il 10/09/1966 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Erta Bruno, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. Rilevato che a motivi di ricorso lamenta: violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. in tema di accertamento tecnico irripetibile e dell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove; violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; rilevato che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345 - 01); rilevato che la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato consente l'utilizzazione di tutte le prove acquisite nel corso delle indagini, ivi comprese, quindi, le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza; rilevato che l'attività di estrapolazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha natura di atto irripetibile (cfr.
Sez. 1, n. 4895 del 02/11/2023, dep. 2024, Mancuso, Rv. 285716); rilevato che la identificazione dell'imputato, alla stregua di quanto illustrato in sentenza, non è dipesa soltanto dalla individuazione operata attraverso la visione dei fotogrammi, ma anche da altri elementi (ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di un capo di abbigliamento compatibile con quello indossato dall'autore del furto; ammissioni rese dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni). Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione o con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da motivazione immune da censure; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estens