Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints cannot be raised in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cela Mimoza inadmissible regarding her conviction for attempted theft. The appellant argued for a reduced sentence under Article 62(4) of the Penal Code and contested the recidivism finding, claiming the court failed to properly apply the law. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, as the lower court had already adequately addressed the lack of irrisory value and the specific criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Mere factual complaints regarding the application of mitigating circumstances or the recognition of recidivism are inadmissible in cassation proceedings when the lower court has already provided sufficient legal reasoning to evaluate them.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELA MIMOZA nato il 11/04/1977 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cela Mimoza, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto. Rilevato che la ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed al riconoscimento della contestata recidiva.
Vista la memoria difensiva. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come il tentativo abbia avuto ad oggetto merce del valore di circa 200 euro, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante).
Considerato che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024