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Ordinanza — n. 23803/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Viviano Giovanni inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested his liability for alleged illegal electricity theft, arguing a lack of certain proof regarding the actual act. The court rejected this claim as the lower court's reasoning was sound, logical, and had already thoroughly addressed these specific grievances.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct factual and legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal lack of certain proof illegal electricity theft court costs award sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANO GIOVANNI nato a PALERMO il 23/06/1982 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso proposto a mezzo del difensore da Viviano Giovanni. Rilevato che il ricorrente contesta la propria responsabilità in ordine ai fatti che gli vengono addebitati deducendo la mancanza di prove certe in ordine all'effettivo prelievo illecito di energia elettrica.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sul punto (si veda quanto riportato al paragrafo 2 della motivazione, in cui è illustrata, sulla base di prove logiche e attraverso puntuali riferimenti alle emergenze processuali, la sussistenza del reato e la riferibilità all'imputato della condotta illecita). Rilevato che il motivo è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Prei1ert