Ordinanza — n. 23802/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA LUCA CALOGERO nato a FAVARA il 21/02/1963 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lauricella Luca Calogero avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblica utilità. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA LUCA CALOGERO nato a FAVARA il 21/02/1963 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lauricella Luca Calogero avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblica utilità. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. Considerato che le ragioni di doglianza risultano essere del tutto generiche, in quanto prive della enunciazione di effettivi rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; rilevato che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi espressi in questa sede dalle Sezioni Unite Galtelli (Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017), rimarcando come l'appellante si fosse limitato ad invocare l'assoluzione dell'imputato dal reato contestatogli sulla base di motivi aspecifici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Prel