Ordinanza — n. 23801/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORRAO LUCIO nato a PALERMO il 07/06/1990 CORRAO GABRIELE nato a PALERMO il 16/01/1996 AIELLO ANNA nato a PALERMO il 26/01/1967 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; I Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti da Aiello Anna, Corrao Gabriele, Corrao Lucio, ritenuti responsabili del furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23801/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625 comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORRAO LUCIO nato a PALERMO il 07/06/1990 CORRAO GABRIELE nato a PALERMO il 16/01/1996 AIELLO ANNA nato a PALERMO il 26/01/1967 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; I Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti da Aiello Anna, Corrao Gabriele, Corrao Lucio, ritenuti responsabili del furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.
Rilevato che i ricorrenti contestano l'affermazione di penale responsabilità lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che le deduzioni sviluppate nei ricorsi, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato che, pure a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato è rimasto procedibile di ufficio in ragione della contestazione della destinazione della cosa a pubblico servizio Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore