Ordinanza — n. 23800/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI MASSIMILIANO nato a POZZUOLI il 23/03/1971 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo pronunciata in data le ottobre 2022, che aveva riconosciuto BORRELLI Massimiliano colpevole del reato di furto in concorso di componenti elettriche (batterie Powersafe") da stazione di telecomunicazione radiomobile "Wind", di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n.7 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23800/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen..
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI MASSIMILIANO nato a POZZUOLI il 23/03/1971 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo pronunciata in data le ottobre 2022, che aveva riconosciuto BORRELLI Massimiliano colpevole del reato di furto in concorso di componenti elettriche (batterie Powersafe") da stazione di telecomunicazione radiomobile "Wind", di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n.7 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen..
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Considerato che con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava tutt'altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241).
Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01). Il giudice distrettuale ha fornito conto, con adeguato compendio motivazionale che il danno non poteva essere considerato di speciale tenuità, per il numero, il valore e la destinazione delle batterie sottratte e tale motivazione non si appalesa illogica o contraddittoria, precludendo, pertanto, un ulteriore sindacato da parte del giudice di legittimità.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del M ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il# ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere