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Ordinanza — n. 23795/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, upholding judicial discretion under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Quirini and Peverello inadmissible regarding their claim of excessive sentencing. The appellants argued that the prison terms imposed for attempted theft and property violence were disproportionate. The court rejected this, ruling that sentencing falls within the judge's discretionary power under Article 133 of the Penal Code and that the applied penalties were not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The determination of sentence within statutory limits belongs to the trial judge's broad discretion, requiring only a brief statement of evaluated criteria, unless the quantification results in mere arbitrage or illogical reasoning.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing Art. 133 Penal Code inadmissible appeal proportionality penalty attempted theft property violence Cassation review altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata non è superiore a criteri medi edittali e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUIRINI ALESSANDRO nato a MANTOVA il 13/06/1977 PEVERELLO MAURIZIO nato a BOVOLONE il 23/09/1980 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; r

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 29 novembre 2018, con la quale QUIRINI Alessandro e PEVERELLO Maurizio erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa il QUIRINI e a mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa il PEVERELLO, in continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Parma con sentenza n.565/2016, con riferimento a due episodi di furto tentato in appartamento in concorso, con violenza sulle cose e relativamente al QUIRINI di ulteriore episodio di furto consumato in appartamento in concorso. 2.Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, che attiene alla misura del trattamento sanzionatorio di cui si assume la eccessività, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore a criteri medi edittali e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione dei precedenti riportati dai ricorrenti i quali costituiscono indice della loro inclinazione a delinquere.

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere es