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Ordinanza — n. 23791/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism of lower court's reasoning on intoxication evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lushi Seit inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in assessing the reliability of the alcohol detection equipment used to prove his intoxication. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked specific criticism of the lower court's reasoning and was therefore generic and unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because it fails to provide specific criticism of the lower court's reasoning or analysis of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific criticism inadmissible appeal alcohol detection equipment manifestly unfounded generalized arguments diritto a un difensore perseguimento penale per diffamazione atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSHI SEIT nato il 16/06/1990 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna con la quale LUSHI Seit era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett.b) C.d.S.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato contestando il particolare la regolarità dell'apparecchiatura di rilevazione della condizione di ebbrezza alcolica 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Ili 1 res en