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Ordinanza — n. 23789/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to subsequent change in prosecution requirements for theft not constituting abolition of crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23789/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni De Micco's appeal inadmissible regarding the procedural requirements for prosecuting aggravated theft. De Micco argued that the new law requiring a formal complaint (querela) rendered the prior judgment void, claiming an abolition of the crime. The court rejected this, ruling that the subsequent legislative change does not operate as an abolition of crime to override the finality of the existing judgment.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Art. 11, comma 1, lett. a) c.p.p.; The subsequent introduction of a prosecution requirement (querela) for theft by law does not constitute an abolition of crime capable of invalidating a final judgment or allowing an appeal based on the lack of such a complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
abolition of crime procedural requirement querela necessity finality of judgment subsequent legislation inadmissible appeal theft aggravated furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Art. 11, comma 1, lett. a) c.p.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467
Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; Sez.
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468
285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICCO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/01/1949 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione ì Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 1.12.2022, esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da De Micco Giovanni, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione alla condizione di procedibilità del reato di furto, eccependo la mancanza dell'atto di querela e la mancata emissione di sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

Considerato che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell'entrata in vigore del d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitío criminis, capace di prevalere sull'inannmissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr.

Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468). Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore