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Ordinanza — n. 23787/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription and lack of defense rights notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Marco Lori's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the statute of limitations and procedural defects. The court found the prescription period expired after the appellate judgment and confirmed that Lori waived his right to legal counsel during investigations. Consequently, the lower court's conviction was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 161 comma 2 cod. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: The statute of limitations cannot be invoked if it expires after the final judgment, and a defendant's explicit waiver of counsel during urgent investigations constitutes a valid procedural compliance.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal legal counsel waiver procedural admissibility Supreme Court Italy prova liberatoria lacune probatorie alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161 comma 2 cod. pen.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORI MARCO nato a PARMA il 22/08/1983 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 21 settembre 2021 con cui Lori Marco era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millequattrocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 sexies C.d.S., con sospensione della patente di guida per anni due.

2. Il Lori, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, chiedendo che venga rilevata la prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di appello, e lamentando vizio di motivazione in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'espletamento degli accertamenti. Il ricorrente ha ribadito le censure in una memoria difensiva tempestivamente depositata.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto si lamenta una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, atteso che il termine necessario a prescrivere, comprensivo degli atti interruttivi ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen., è maturato dopo cinque anni dalla commissione del reato e pertanto in data 30 giugno 2023, in data comunque successiva alla sentenza di appello con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia in appello a fronte di ricorso inammissibile.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta ritualità delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputato), emerge che il Lori aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà. Quanto alla censura inerente alla riferibilità della sottoscrizione all'odierno imputato, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il verbale non è stato impugnato con querela di falso; inoltre, non si ravvisava alcun interesse privato degli operanti che avrebbe potuto giustificare una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella reale.

Si considera legittima la possibilità che ciascuno decida di sottoscrivere un certo atto sulle base delle circostanze concrete con firma per esteso o con segni grafici più veloci. Il ricorrente riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 202.4