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Ordinanza — n. 23786/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23786/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23786/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCIVENNI CORRADO nato a MILANO il 03/12/1971 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna in data 29 giugno 2021 che aveva riconosciuto BENCIVENNI Corrado colpevole del reato di furto tentato di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23786/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena verdetto di colpevolezza mancata prova di parzialità accertamento inesatto dei fatti lacune probatorie principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCIVENNI CORRADO nato a MILANO il 03/12/1971 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna in data 29 giugno 2021 che aveva riconosciuto BENCIVENNI Corrado colpevole del reato di furto tentato di generi alimentari all'interno di esercizio commerciale.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto.

3. Il ricorso è inammissibile. Con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen., in quanto il furto risultava tutt'altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'attività illecita si sia arrestata allo stadio del tentativo. Quanto al secondo motivo di impugnazione il giudizio di valenza tra circostanze è stato formulato con argomenti logici e privi di contraddizioni il cui sindacato risulta pertanto sottratto al giudice di legittimità afferendo al potere discrezionale del giudice di merito relativo alla dosimetria del trattamento sanzionatorio.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P