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Ordinanza — n. 23785/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23785/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the legal qualification of facts under Article 624 bis of the Penal Code, but the court found the grounds generic and lacking necessary critical analysis of the lower court's arguments. Consequently, the court ruled that the district judge's reasoning was coherent with the proceedings and not manifestly illogical, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific comparison with the contested decision, and fail to provide a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis legal qualification of facts procedural costs and fine verdetto di colpevolezza sufficienza della testimonianza allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO SALVATORE nato a TRAPANI il 16/11/1967 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani in data 31 maggio 2021, con la quale VIRGILIO Salvatore era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla erronea qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art.624 bis cod.pen.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il PredeJ