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Sentenza — n. 23784/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23784/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23784/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BILELLO GIOVANNA nato a SCIACCA il 06/11/1996 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bilello Giovanna, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che la ricorrente ha dedotto l'estinzione del reato di furto per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, come emergente dal verbale di udienza del 24/5/21; vista la memoria difensiva in cui si insiste nell'accoglimento del motivo di ricorso; rilevato che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita:

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23784/2024 — snpen · Corte di Cassazione: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»; rilevato che è evidente l'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda. Ritenuto che, ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (cfr.

Parole chiave

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ritiro della querela penale remissione della pena restituzione in pristino ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione in materia penale restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BILELLO GIOVANNA nato a SCIACCA il 06/11/1996 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bilello Giovanna, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che la ricorrente ha dedotto l'estinzione del reato di furto per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, come emergente dal verbale di udienza del 24/5/21; vista la memoria difensiva in cui si insiste nell'accoglimento del motivo di ricorso; rilevato che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»; rilevato che è evidente l'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda. Ritenuto che, ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 7072 del 12/01/2011, Rv. 249412) Rilevato che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, per cui si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; rilevato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensor