Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23782/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentencing for procedural defects and incorrect sentencing increase calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible on procedural grounds. The defense argued an error in the judge's calculation of the external continuation increase, but the court found no legal defects in the applied penalty. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the narrow statutory grounds for challenging plea bargain sentences.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible de plano without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal sentencing increase error procedural inadmissibility de plano declaration Italian criminal procedure aggravamento della pena individualizzazione della commisurazione penale proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FETTAH SAMARA nato a RHO il 05/11/1997 avverso la sentenza del 11/05/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato_avvi-SO al19,43111i; - udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Fettah Samara a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che la difesa lamenta l'erronea quantificazione dell'aumento apportato dal giudice a titolo di continuazione esterna; considerato che la pena applicata corrisponde a quella concordata tra le parti e che non si individuano profili d'illegalità nella sua determinazione. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre