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Ordinanza — n. 23781/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to adequate sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for acquittal and generic mitigating circumstances, but the lower court's reasoning was deemed logically sound and factually grounded. The court upheld the conviction because the sentencing discretion exercised by the trial court was not arbitrary and was properly motivated by the defendant's negative personality profile.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The cassation court lacks jurisdiction to review the discretionary judgment of merit regarding the balance between aggravating and mitigating circumstances, provided the decision is not arbitrary and is supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated theft conviction sentencing discretion review generic mitigating circumstances negative personality profile circostanza attenuante favoreggiamento partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 624 n. 4 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Carenza e manifesta illogicità della motivazione per mancata assoluzione della imputata, insussistenza della ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen. e della circostanza aggravante di cui all'art.
Art. 625 n. 4 cod. pen.
e della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.;
Art. 60 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 110 cod. pen
Carenza e manifesta illogicità della motivazione per mancata assoluzione della imputata, insussistenza della ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADIR FLORENTINA nato il 29/12/1981 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Adir Fiorentina, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 624 n. 4 cod. pen. (capo B della rubrica). Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione per mancata assoluzione della imputata, insussistenza della ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen. e della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.;

2. Mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche in rapporto di prevalenza con la contestata aggravante. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni riguardanti i profili di responsabilità individuati a carico della imputata risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza. Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia di condanna e della ricorrenza dell'aggravante contestata risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata anche in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto di non concedere le circostanze generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante in ragione della negativa personalità dell'imputata, gravata da precedenti anche specifici. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere este