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Ordinanza — n. 23776/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of formal complaint and generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Gianluca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the complaint regarding the lack of a formal complaint (querela) unfounded because the victim, Giovanni Mancini, had already filed a formal complaint in 2016. Furthermore, all other arguments concerning aggravated circumstances and prescription were deemed generic and unsupported by specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint relies on a missing formal complaint when one exists, or if legal arguments are generic and lack substantive support.

Parole chiave

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inadmissible appeal missing formal complaint generic legal arguments aggravated theft prescription period difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 and 61 n. 5 of the Criminal Code
pen., è manifestamente infondata: invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod.
Art. 157 of the Criminal Code
Art. 62-bis of the Criminal Code
Art. 625, last paragraph of the Criminal Code
pen., è manifestamente infondata: invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod.
art. 157 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
ed all'art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a FOGGIA il 27/12/1986 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 20/9/2022, esaminato il ricorso proposto da Bruno Gianluca, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 7 e 61 n. 5, cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.

Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la persona offesa, Mancini Giovanni, sporto rituale querela in data 13 luglio 2016, chiedendo la punizione del colpevole; Considerato che ogni altro motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza delle aggravanti, all'art. 157 cod. pen. ed all'art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno. Considerato che la doglianza riguardante la dedotta prescrizione del reato, soltanto accennata attraverso il richiamo all'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondata: invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod. pen., avendo i giudici ritenuto le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede è pari ad anni 12 e mesi 6: trattandosi di reato consumato il 13 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione verrà a scadere il 13/1/2029.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P