Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of formal complaint and generic legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Gianluca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the complaint regarding the lack of a formal complaint (querela) unfounded because the victim, Giovanni Mancini, had already filed a formal complaint in 2016. Furthermore, all other arguments concerning aggravated circumstances and prescription were deemed generic and unsupported by specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint relies on a missing formal complaint when one exists, or if legal arguments are generic and lack substantive support.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a FOGGIA il 27/12/1986 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 20/9/2022, esaminato il ricorso proposto da Bruno Gianluca, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 7 e 61 n. 5, cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.
Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la persona offesa, Mancini Giovanni, sporto rituale querela in data 13 luglio 2016, chiedendo la punizione del colpevole; Considerato che ogni altro motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza delle aggravanti, all'art. 157 cod. pen. ed all'art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno. Considerato che la doglianza riguardante la dedotta prescrizione del reato, soltanto accennata attraverso il richiamo all'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondata: invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod. pen., avendo i giudici ritenuto le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede è pari ad anni 12 e mesi 6: trattandosi di reato consumato il 13 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione verrà a scadere il 13/1/2029.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P