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Ordinanza — n. 23774/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft due to lack of complaint and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Giuseppe Lagonigro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Lagonigro argued that the conviction for aggravated theft violated the law because the crime became prosecutable only after a new law entered into force, yet he had not filed the required complaint. The court rejected this, ruling that the new law does not erase the finality of the judgment or create a new defense for procedural defects. Furthermore, the court dismissed his other generic arguments regarding aggravating circumstances and prescription, noting the crime was not yet expired.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.; The entry into force of a law establishing a complaint requirement for theft does not constitute an abolition of the crime capable of overriding the inadmissibility of an appeal or affecting substantive res judicata.

Parole chiave

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aggravated theft criminal complaint requirement res judicata procedural inadmissibility prescription period Corte di Cassazione d.lgs. 150/2022 difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
pen.; invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod.
Art. 157 cod. pen.
Considerato che ogni altro motivo di doglianza (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza delle aggravanti, in relazione all'art. 157 cod. pen. ed all'art.
Art. 62-bis cod. pen.
ed all'art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 625, ultimo comma, cod. pen.
pen.; invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod. pen., avendo i giudici ritenuto le aggravanti di cui agli artt.
art. 157 cod. pen
Considerato che ogni altro motivo di doglianza (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza delle aggravanti, in relazione all'art. 157 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
ed all'art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon
Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv.
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGONIGRO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 10/02/1987 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 1/12/2022, esaminato il ricorso proposto da Lagonigro Giuseppe, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7, cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.

Considerato che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr.

Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468). Considerato che ogni altro motivo di doglianza (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza delle aggravanti, in relazione all'art. 157 cod. pen. ed all'art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno. Considerato che manifestamente infondato è il rilievo riguardante la dedotta prescrizione del reato, soltanto accennato attraverso il richiamo all'art. 157 cod. pen.; invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod. pen., avendo i giudici ritenuto le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede è pari ad anni 12 e mesi 6.

Trattandosi di reato consumato il 17 luglio 2012, il termine massimo di prescrizione verrà a scadere il 17/1/2025. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estenso