Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for dangerous driving with passenger, upholding lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued for non-punishment based on this article, but the court found the objective disvalue of the conduct—driving at night with a passenger—was correctly assessed as creating significant risk. Consequently, the conviction was upheld because the reasoning remained logically consistent with the trial evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The court of cassation holds that a conviction for dangerous driving with a passenger is not arbitrary when the objective disvalue of the conduct, including the time of night and presence of a passenger, is properly weighed to establish the risk and gravity of the act.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICHICHI FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 04/10/1975 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Richichi Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, commi 7, cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda pag. 3 della motivazione, in cui si pone in evidenza come il fatto sia stato realizzato in piena notte, e che la vettura condotta dall'imputato recasse a bordo un passeggero, con conseguente maggiore rischio e gravità della condotta).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr