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Sentenza — n. 23767/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23767/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITELLI RENATO nato a NAPOLI il 11/11/1985 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 18/4/2023; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Vitelli Renato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.). Rilevato che il ricorrente invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23767/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito non rientrano, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a questa Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge che la persona offesa non ha mai presentato querela, avendo sporto solo una formale denuncia, nella quale non è evidenziata la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico procedura penale indigenza processuale non provata difetto formale di procedura procedimento in corso querela
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITELLI RENATO nato a NAPOLI il 11/11/1985 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 18/4/2023; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Vitelli Renato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.). Rilevato che il ricorrente invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.

Osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di querela. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), digs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito non rientrano, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a questa Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge che la persona offesa non ha mai presentato querela, avendo sporto solo una formale denuncia, nella quale non è evidenziata la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr.

Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). E' condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez.1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

Non è un dovere dell'Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisizione, e tanto meno di disporre l'assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata". Conseguentemente, il reato, pur commesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovrà essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, stante la mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere perseguita per difetto di querela. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere