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Ordinanza — n. 23763/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft conviction citing procedural inadmissibility and sufficient appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Vincenzo Alcamo and Michael Criscenti inadmissible. The defendants argued for procedural flaws regarding the statute of limitations and insufficient reasoning on sentencing and probation denial. The court rejected these claims because the lower court's decision was fully motivated and consistent with established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 707 cod. pen.; Art. 546 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals challenging the admissibility of theft prosecutions or the reasoning of appellate judgments on sentencing and probation are inadmissible if the lower court's decision is fully motivated and consistent with prevailing case law.

Parole chiave

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admissibility of appeal aggravated theft statute of limitations probation denial sufficient motivation imputazione di furto vizi procedurali risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
e, il solo Alcamo, anche della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che i ricorrenti lamentano:
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod.
art. 707 cod. pen
e, il solo Alcamo, anche della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 624 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon
Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv.
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALCAMO VINCENZO nato a ERICE il 11/07/1994 CRISCENTI MICHAEL nato a ERICE il 10/06/1999 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 22/9/2022, esaminati i ricorsi proposti, a mezzo del comune difensore, da Vincenzo Alcamo e Michael Criscenti, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e, il solo Alcamo, anche della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che i ricorrenti lamentano:

1. Violazione di legge in relazione alla condizione di procedibilità del reato di furto;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen.;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 707 cod. pen.;

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., 133 e 62-bis cod. pen.;

5. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a supporto della mancata concessione della sospensione condizionale della pena a favore di Alcamo Vincenzo. Considerato che i motivi di ricorso attinenti all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio si appalesano inammissibili, essendo la sentenza impugnata sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr.

Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate dalla difesa, concernenti la ricostruzione della vicenda e la valutazione del fatto, sono del tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. Considerato, quanto al motivo terzo di ricorso, che la Corte di appello ha offerto congrua risposta alle doglianze difensive, ponendo in rilievo come la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ricorra anche ove soltanto per colpa il soggetto agente sia venuto in possesso di strumenti atti allo scasso e che, comunque, nessuna giustificazione in ordine alla mancata conoscenza della presenza di tali arnesi nella vettura o all'uso legittimo di essi sia stata fornita dal ricorrente, già condannato per reati contro il patrimonio.

Considerato, quanto al motivo quarto di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, inferiore alla media edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio. Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto al motivo quinto di ricorso, che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena in favore di Alcamo Vincenzo sono ancorate a considerazioni del tutto logiche e conferenti rispetto alla prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati.

Considerato, sulla base di quanto precede, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio