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Ordinanza — n. 23761/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address appellate court's reasoning on sentencing and mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anna Maria Lavigna inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduced sentence and refusal of alternative penalties, arguing violations of procedural law and excessive punishment. The court rejected these claims because the appellant merely cited legal provisions without engaging with the specific arguments regarding the defendant's intent, prior record, and suitability for alternative measures presented in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 376 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate the alleged violation of law by addressing the specific reasoning of the lower court, merely reproducing arguments already rejected with logical coherence.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to address reasoning procedural violation sentencing excess alternative penalties prior criminal record procedural costs procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 376 cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. pen
pen., entità eccessiva della pena e omessa concessione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen.
art. 163 cod. pen
Inoltre, i precedenti penali di cui l'imputata risulta gravata hanno logicamente indotto la Corte distrettuale a escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., nonché la sostituzione della pena irrogata con una delle pene sostitutive ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVIGNA ANNA MARIA nato a BARI il 22/06/1975 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari dell'Il settembre 2020, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a Lavigna Anna Maria in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., entità eccessiva della pena e omessa concessione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente si duole dell'incompletezza dell'apparato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asseritamente violate, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte di appello ha osservato che lo scostamento della pena dal minimo edittale risulta giustificato alla luce dell'intensità del dolo e del danno arrecato all'Ente erogatore. Inoltre, i precedenti penali di cui l'imputata risulta gravata hanno logicamente indotto la Corte distrettuale a escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., nonché la sostituzione della pena irrogata con una delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen, ritenute inidonee alla rieducazione dell'imputata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 202 I CANCA7.3 LIERIA N I Il Consigliere estensore Il Presid nte