Ordinanza — n. 23711/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METODIEVA IVANKA natcl il 05/05/1971 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Ivanka Metodieva ed il provvedimento impugnato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato dato che la ricorrente non si confronta con l'argomento posto a fondamento del rigetto delle sue istanze di misure alternative alla detezione, vale a dire la mancanza di un domicilio idoneo dove eseguire detti benefici; Considerato, infatti, che la mancanza di una stabile residenza non consente il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del Magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali, postulando detto beneficio un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale cui, per legge, ai sensi dell'art. 47, comma nono, ord. pen., compete di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale (Sez. 1, n.27347 del 17/05/2019, dep. 2020, Rv. 276198 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23711/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Ivanka Metodieva ed il provvedimento impugnato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato dato che la ricorrente non si confronta con l'argomento posto a fondamento del rigetto delle sue istanze di misure alternative alla detezione, vale a dire la mancanza di un domicilio idoneo dove eseguire detti benefici; Considerato, infatti, che la mancanza di una stabile residenza non consente il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del Magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali, postulando detto beneficio un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale cui, per legge, ai sensi dell'art. 47, comma nono, ord. pen., compete di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale (Sez. 1, n.27347 del 17/05/2019, dep. 2020, Rv. 276198 - 01;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METODIEVA IVANKA natcl il 05/05/1971 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Ivanka Metodieva ed il provvedimento impugnato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato dato che la ricorrente non si confronta con l'argomento posto a fondamento del rigetto delle sue istanze di misure alternative alla detezione, vale a dire la mancanza di un domicilio idoneo dove eseguire detti benefici; Considerato, infatti, che la mancanza di una stabile residenza non consente il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del Magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali, postulando detto beneficio un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale cui, per legge, ai sensi dell'art. 47, comma nono, ord. pen., compete di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale (Sez. 1, n.27347 del 17/05/2019, dep. 2020, Rv. 276198 - 01;
Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363); Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 202