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Ordinanza — n. 23708/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23708/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VRBANOVIC NENAD nato il 12/03/1967 avverso l'ordinanza del 11/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Vrbanovic Nenad, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento al dettato dell'art. 176 cod. pen. (per non avere valorizzato, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il complessivo comportamento da lui tenuto durante l'esecuzione della pena, sintomatico senza dubbio di ravvedimento) non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto; Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 176 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23708/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Vrbanovic Nenad, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento al dettato dell'art. 176 cod. pen. (per non avere valorizzato, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il complessivo comportamento da lui tenuto durante l'esecuzione della pena, sintomatico senza dubbio di ravvedimento) non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto; Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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revoca della liberazione condizionale esenzione dalla pena prescrizione della pena allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedura di revisione penale riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 176 cod. pen
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Vrbanovic Nenad, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento al dettato dell'art. 176 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VRBANOVIC NENAD nato il 12/03/1967 avverso l'ordinanza del 11/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Vrbanovic Nenad, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento al dettato dell'art. 176 cod. pen. (per non avere valorizzato, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il complessivo comportamento da lui tenuto durante l'esecuzione della pena, sintomatico senza dubbio di ravvedimento) non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto; Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata.

In essa, invero, si evidenziano i gravissimi reati commessi dal condannato, l'assenza di elementi a conferma del suo sicuro ravvedimento (tenuto anche conto che nel 2005 egli era evaso da un permesso premio per poi essere riarrestato all'estero) ed il mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dai reati; Ritenuto quindi che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso un effettivo ed irreversibile cambiamento espresso tramite la totale reiezione del proprio passato criminoso ad opera del detenuto ed il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugn