Italian court dismisses appeal regarding extended detention regime due to lack of legal review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Abruzzese Fiore inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant challenged an order extending his differentiated detention regime under Article 41-bis of Law 354/1975, arguing against the tribunal's assessment of his continued links to organized crime. The court ruled that the lower tribunal had already conducted a comprehensive factual evaluation of his dangerousness and connections to the Rango-Zingari clan, rendering the appeal's factual arguments legally irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; The appeal against the extension of differentiated detention is inadmissible if it merely contests factual findings without challenging the legal logic or the scope of the supervisory court's review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZESE FIORE nato a COSENZA il 02/01/1966 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Fiore Abruzzese non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1,n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01);
Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell'odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che egli è ritenuto elemento di spicco del clan 'ndranghetistico Rango-Zingari per il quale ha agito anche in funzione di sicario, che il citato sodalizio è ancora operante ed attivo e che dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Catanzaro del 20 novembre 2023 si ricava che era intenzione dei sodali in libertà destinare parte dei proventi delle estorsioni proprio all'odierno ricorrente, per mezzo di tale Donatella, a conferma della permanenza dei suoi legami con l'associazione criminale) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v.
Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i