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Ordinanza — n. 23705/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23705/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA CLAUDIO nato a SIRACUSA il 20/07/1963 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Claudio Di Paola è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che le lamentate violazione di legge ed omessa motivazione rispetto alla conferma della contestata recidiva non sussistono, poiché la Corte di appello di Catania - con argomentazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto il relativo motivo di gravame dando rilievo ai precedenti penali (anche specifici) dell'imputato ed alla commissione dei reati in giudizio nel corso del quinquennio successivo alla consumazione di quelli precedenti, ritenendo che la condotta non era occasionale ed episodica, ma piuttosto indice di una spiccata attitudine del predetto alla violazione delle prescrizioni e la conseguente maggiore gravità delle violazioni di legge da lui commesse;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23705/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Claudio Di Paola è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che le lamentate violazione di legge ed omessa motivazione rispetto alla conferma della contestata recidiva non sussistono, poiché la Corte di appello di Catania - con argomentazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto il relativo motivo di gravame dando rilievo ai precedenti penali (anche specifici) dell'imputato ed alla commissione dei reati in giudizio nel corso del quinquennio successivo alla consumazione di quelli precedenti, ritenendo che la condotta non era occasionale ed episodica, ma piuttosto indice di una spiccata attitudine del predetto alla violazione delle prescrizioni e la conseguente maggiore gravità delle violazioni di legge da lui commesse;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito inadempimento reiterato scemata imputabilità revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
5 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA CLAUDIO nato a SIRACUSA il 20/07/1963 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Claudio Di Paola è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che le lamentate violazione di legge ed omessa motivazione rispetto alla conferma della contestata recidiva non sussistono, poiché la Corte di appello di Catania - con argomentazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto il relativo motivo di gravame dando rilievo ai precedenti penali (anche specifici) dell'imputato ed alla commissione dei reati in giudizio nel corso del quinquennio successivo alla consumazione di quelli precedenti, ritenendo che la condotta non era occasionale ed episodica, ma piuttosto indice di una spiccata attitudine del predetto alla violazione delle prescrizioni e la conseguente maggiore gravità delle violazioni di legge da lui commesse;

Considerato, quindi, che il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale ai fini della recidiva; Ritenuto che le censure riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche sono del tutto inconferenti, atteso che esse sono state riconosciute in misura equivalente rispetto alla recidiva (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 6 giugno 2