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Ordinanza — n. 23699/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23699/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVELLA ROSARIO nato a VIBO VALENTIA il 20/08/1990 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Rosario Tavella sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha tra l'altro respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione dei precedenti e delle pendenze risultanti a suo carico, delle negative informazioni trasmesse dai competenti organi di polizia (dalle quali egli risulta inserito nel clan mafioso operante in Vibo Valentia) e del mancato inizio di un serio processo di revisione critica rispetto alle pregresse scelte devianti, di talché è stata evidenziata la necessità della prosecuzione dell'osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Rosario Tavella sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha tra l'altro respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione dei precedenti e delle pendenze risultanti a suo carico, delle negative informazioni trasmesse dai competenti organi di polizia (dalle quali egli risulta inserito nel clan mafioso operante in Vibo Valentia) e del mancato inizio di un serio processo di revisione critica rispetto alle pregresse scelte devianti, di talché è stata evidenziata la necessità della prosecuzione dell'osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove insufficienza di prove esame di merito mancata prova di parzialità complessità della procedura tutela del processo decisionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVELLA ROSARIO nato a VIBO VALENTIA il 20/08/1990 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Rosario Tavella sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha tra l'altro respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione dei precedenti e delle pendenze risultanti a suo carico, delle negative informazioni trasmesse dai competenti organi di polizia (dalle quali egli risulta inserito nel clan mafioso operante in Vibo Valentia) e del mancato inizio di un serio processo di revisione critica rispetto alle pregresse scelte devianti, di talché è stata evidenziata la necessità della prosecuzione dell'osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione;

Rilevato pertanto che il ricorrente, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue richieste; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giu