Criminal appeal dismissed for lack of justified reason for carrying a knife without statutory mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Ianniello's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a knife without a justified reason. The appellant argued for leniency, but the court found no valid justification for carrying a 15cm knife in a public place and noted his prior criminal record barred generic mitigation. Consequently, the appeal was rejected, and Ianniello was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2, legge 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.; Carrying a knife without a justified reason constitutes a crime, and the absence of such justification, combined with the offender's record, precludes the application of statutory mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNIELLO FRANCESCO nato a CASERTA I 21/04/1972 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Francesco Ianniello è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (Sez. 1, n. 45184 dell' 11/10/2023, Rv. 285506 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza del dedotto giustificato motivo rispetto al porto del coltello ad opera dell'imputato (il quale non aveva fornito alcuna giustificazione sul punto: ciò che non implica una valorizzazione sfavorevole del silenzio, ma la presa d'atto dell'assenza di deduzioni idonee a superare l'inequivocità delle conclusioni tratte dai dati fattuali emersi) evidenziando, al riguardo, che si trattava di un coltello della lunghezza di 15 centimetri, di cui 6 centimetri di lama;
Rilevato, inoltre, che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha escluso l'ipotesi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. poiché il fatto era avvenuto in un luogo frequentato da altre persone ed in quanto il coltello era stato rinvenuto nella tasca dell'imputato, il quale era evidentemente pronto ad utilizzarlo in caso di necessità; Considerato, altresì, che i numerosi precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente (per reati contro il patrimonio e per violazione della legge stupefacenti) sono stati ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti generiche;
Rilevato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce - per altro in termini di assoluta genericità - una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del sopra indicato giustificato motivo, per la mancata applicazione del citato art. 131-bis ed il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 g