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Ordinanza — n. 23695/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use a special court-appointed lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant, Antonio Raia, did not engage a special court-appointed lawyer as required by the 2017 legislative reform. Although the appellant argued for personal representation, the court noted that the appeal and the contested order were both issued after the new law took effect on August 3, 2017. Consequently, the court ruled that the lack of a qualified defender rendered the appeal void ab initio and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed by unrepresented defendants after the 2017 reform are inadmissible de plano if not signed by a special court-appointed lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special court-appointed lawyer unrepresented defendant penalty legislative reform 2017 de plano dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente da Antonio Raia avverso l'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA ANTONIO nato a NAPOLI il 21/05/1991 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente da Antonio Raia avverso l'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. emessa dalla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 29 febbraio 2024 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.