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Ordinanza — n. 23694/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for carrying a knife without justified reason under Law 110/1975.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mattia D'Agostino inadmissible, ruling that the lower court's decision was logically sound. D'Agostino argued he needed the knife and sling for daily life due to homelessness, but the court found no justification for carrying these items in his car. Consequently, the court upheld the conviction for carrying objects without a justified reason under the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies the law regarding the lack of justified reason for carrying specific objects, and the appellant merely suggests a different evaluation of evidence without addressing legal errors.

Parole chiave

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carrying weapons without reason Law 110/1975 inadmissible appeal justified reason procedural costs homeless defense Corte di Cassazione porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Rilevato che il ricorso di Mattia D'Agostino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45184 dell'11/10/2023, Rv. 285506 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO MATTIA nato a PESCARA il 08/06/1993 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Mattia D'Agostino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (Sez. 1, n. 45184 dell'11/10/2023, Rv. 285506 - 01); Ritenuto che la Corte di appello di L'Aquila, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza del dedotto giustificato motivo rispetto al porto del coltello da parte dell'imputato (il quale aveva sostenuto che esso era dovuto alla necessità di far fronte alle esigenze della vita quotidiana, in quanto privo di fissa dimora) evidenziando, al riguardo, che si trattava di un coltello e di una fionda rinvenuti all'interno del cassettino dell'auto condotta dall'imputato e di sua proprietà;

Considerato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del sopra indicato giustificato motivo e per confermare che gli oggetti sequestrati erano a lui riferibili; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 giugno