Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of continuity between crimes and insufficient planning evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had correctly applied principles requiring a clear link between crimes, noting the two-year gap and lack of evidence proving the defendant planned subsequent offenses after the first. Consequently, the crimes were deemed independent acts reflecting persistent criminal intent rather than a continuous scheme.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 363-bis, cod. proc. pen.: The court must reject an appeal for inadmissibility when the lower court's refusal to recognize continuity between crimes is based on the absence of evidence proving premeditation across a significant time gap and the presence of independent criminal resolutions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELVISO FRANCESCO nato a CATANIA il 04/12/1970 avverso l'ordinanza del 21/12/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Francesco Belviso, sin dalla consumazione del primo reato (violazione delle misure di prevenzione del 2008), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale di oltre due anni tra di essi e della mancata allegazione di elementi a sostegno della tesi della difesa.
In tale contesto i reati commessi sono stati ritenuti, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2