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Ordinanza — n. 23690/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23690/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA GIUSEPPE nato a BITONTO il 22/03/1973 avverso la sentenza del 08/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIti-a-n—avviso alle pà9 udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Giuseppe Sgaramella e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23690/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso di Giuseppe Sgaramella e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Parole chiave

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ritiro della querela penale abbandono per lesioni personali motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA GIUSEPPE nato a BITONTO il 22/03/1973 avverso la sentenza del 08/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIti-a-n—avviso alle pà9 udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Giuseppe Sgaramella e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla entità della pena applicata su richiesta delle parti, motivi non più compresi tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena (v., tra le tante: Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235); Considerato, altresì, che risulta irrilevante l'avvenuta remissione della querela da parte della persona offesa rispetto alle lesioni ed alla minaccia, poiché tali reati - essendo aggravati dall'uso dell'arma (taglierino) - sono perseguibili di ufficio;

Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno