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Ordinanza — n. 23687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal arguments under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Addolorato's appeal against the execution order inadmissible. The appellant argued for alternative short-term penalties, citing his status as a father of four children, but failed to provide specific legal grounds. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and did not critically analyze the lower court's reasoning regarding the failure of previous rehabilitation efforts.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be specific and critical; generic complaints without detailed analysis of the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity execution order criminal procedure code procedural costs esecuzione della pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione azione di riduzione successoria

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDOLORATO GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO 11 10/03/1981 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Giuseppe Addolorato e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, infatti, che le censure con le quali ricorrente lamenta la violazione di legge da parte del giudice dell'esecuzione per la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della ordinanza impugnata facendo egli riferimento unicamente alla circostanza di essere padre di quattro figli;

Ritenuto, quindi, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione degli elementi processuali e, in quanto tali, sono estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dì specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate da Tribunale di Marsala;

Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione ha ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, la richiesta di pene sostitutive dando rilievo, in modo coerente, ai precedenti penali ed alle pregresse concessioni di misure alternative alla detenzione in favore dell'odierno ricorrente, che hanno testimoniato il fallimento del processo di risocializzazione e di rieducazione con la conseguente inidoneità di quanto richiesto per prevenire la commissione dì ulteriori reati; Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugn