Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23684/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal argumentation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Martino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although Martino alleged violations of law and reasoning errors, the court found his arguments merely sought a different substantive evaluation, which is prohibited in cassation proceedings. Furthermore, claims regarding prescription were rejected as generic and unsupported by specific legal references, as the relevant statute had already suspended the limitation period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 159 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must strictly challenge legal errors and reasoning defects; requests for a new assessment of facts or merits are inadmissible, and vague citations of statutes without specific grounds render the appeal procedurally defective.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of legal argumentation prescription limitation substantive review prohibition violazione delle norme zonali insediamento protetto segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
riforma Orlando) che aveva modificato l'art. 159 cod. pen.;
Art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017
art. 131-bis cod. pen
art. 159 cod. pen
riforma Orlando) che aveva modificato l'art. 159 cod. pen.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO VINCENZO nato a CARIATI il 05/05/1960 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Vincenzo Martino e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla personalità dell'imputato ed alle dimensioni dell'arma sequestrata, che inducevano a ritenere sussistente una marcata pulsione a delinquere;

Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto, infine, che anche le censure riguardanti l'invocata prescrizione, oltre ad essere genericamente dedotte senza alcuna indicazione dei riferimenti e del fondamento delle doglianze, sono manifestamente infondate poiché in considerazione della data di commissione del reato (12 febbraio 2018) trova applicazione, come già osservato dalla Corte territoriale, la sospensione dei relativi termini introdotta dall' art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017 (c.d. riforma Orlando) che aveva modificato l'art. 159 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 6 giug