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Ordinanza — n. 23683/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23683/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNALOSA CRISTIAN nato a CROTONE il 18/06/1986 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone pronunciata il 26 novembre 2020 che aveva dichiarato Cristian Pignalosa colpevole del reato di cui all'art.4, comma secondo, 1.110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 Legge 110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, due coltelli a serra manico (fatto avvenuto in Crotone il giorno 2 febbraio 2018);

Regesto Legislator

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art. 4 Legge 110/75; Ordinanza — n. 23683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone pronunciata il 26 novembre 2020 che aveva dichiarato Cristian Pignalosa colpevole del reato di cui all'art.4, comma secondo, 1.110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 Legge 110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, due coltelli a serra manico (fatto avvenuto in Crotone il giorno 2 febbraio 2018);

Parole chiave

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porto abusivo di armi oggetto pericoloso ragione di polizia fermo di polizia reato di coazione infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 4 Legge 110/75
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNALOSA CRISTIAN nato a CROTONE il 18/06/1986 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone pronunciata il 26 novembre 2020 che aveva dichiarato Cristian Pignalosa colpevole del reato di cui all'art.4, comma secondo, 1.110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 Legge 110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, due coltelli a serra manico (fatto avvenuto in Crotone il giorno 2 febbraio 2018);

Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto integrato anche l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, poiché i coltelli erano stati rinvenuti, nel corso di un controllo delle forze di polizia, uno alli interno di un borsello indossato dall'imputato e l'altro nell'autovettura da lui condotta e che egli non aveva fornito alcuna giustificazione rispetto al porto delle predette armi bianche; Considerato che le censure riguardanti l'elemento oggettivo del reato sollevate dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che sono assolutamente generiche e non si confrontano in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e sono tese a sollecitare una valutazione alternativa delle suddette argomentazioni, non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giug