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Ordinanza — n. 23515/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for sentence reduction and non-application of recidivism, but the court found these grounds generic and unsupported by specific facts. The decision upheld the lower court's sentence based on the gravity of threats to public officials and the appellant's persistent social danger.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not deducible from the facts or are generic and manifestly unfounded, as the lower court's reasoning sufficiently justified the sentence deviation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of deduction recidivism application procedural costs sentence reduction public officials recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRKO nato a FINALE LIGURE il 11/07/1987 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto- nell'interesse di Ahmetovic Mirko con il quale si censura il mancato ridimensionamento della pena e la mancata disapplicazione della recidiva è inammissibile perché non deducibile nonché generico e manifestamente infondato a fronte della adeguata motivazione resa, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto, della serietà delle minacce dirette ai pubblici ufficiali e della violenza degli atti di autolesionismo minacciati; ritenuto che anche la recidiva reiterata e infraquinquennale, contestata e ritenuta, è sorretta da congrua motivazione, che valorizza i precedenti plurimi e recenti dell'imputato e la ricaduta nel reato, ritenuta espressiva di persistente e più intensa pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere