Cassation court dismisses appeal for genericity and lack of merit regarding the non-prosecution cause under Article 131 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sana Abdoul Aziz inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The lower court had excluded the cause of non-prosecution because the defendant's conduct involved violence, habitual behavior, and prior convictions for robbery, resulting in significant offensiveness. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The cause of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code is inadmissible when the appeal lacks specific factual grounds and fails to demonstrate that the case meets the criteria of minimal offensiveness required by the statute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANA ABDOUL AZIZ nato il 09/08/1991 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Sana Abdoul Aziz con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che all'esito della valutazione degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività, i giudici la hanno esclusa per il rilievo attribuito alle modalità della condotta, all'intensità del dolo e alla abitualità della condotta, desunta dei precedenti penali, di cui uno specifico e altro per rapina, entrambi connotati da violenza e, pertanto, ostativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglierè estensore Il Prideje