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Ordinanza — n. 23513/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding non-prosecution. The appeal is rejected as generic and unfounded. The court affirms the lower court's finding of extreme gravity. The appellant is ordered to pay court costs and fines. The decision upholds the rejection of the non-prosecution plea. The ruling emphasizes the need for concrete factual analysis. The court finds the appellant's conduct highly culpable. The appeal fails to meet admissibility standards. The judgment confirms the original conviction stands. The appellant must bear the procedural expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Andrei Stefan Surdu's appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the lower court's assessment of extreme gravity and high intent correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must be specific and substantiated; generic pleas lacking concrete factual analysis are inadmissible.

Parole chiave

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non-prosecution plea inadmissibility grounds extreme gravity manifestly unfounded court costs order Article 131-bis penal code appeal partenza dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731
Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURDU ANDREI STEFAN nato il 27/12/1989 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Surdu Andrei Stefan con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che all'esito della attenta valutazione degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731;

Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311), i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto, ritenendolo, anzi, di estrema gravità, non essendosi l'imputato limitato ad allontanarsi senza autorizzazione per un lutto improvviso, ma era addirittura espatriato, così dimostrando una notevole intensità di dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglir estenso