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Ordinanza — n. 23511/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifest unfoundedness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by De Crescenzo Fabio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a single crime instead of five evasions and challenged the statute of limitations, but the court found these arguments generic and manifestly unfounded. Specifically, the claim regarding the quality of reasoning was rejected because it was not raised in the second instance, while the statute of limitations defense failed as the recidivism period had not yet expired.

Regesto Legislator

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Art. 362 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals must be specific and well-founded; generic or manifestly unfounded grounds render an appeal inadmissible, particularly when arguments were not properly developed in the lower court or when legal bars like the statute of limitations have not technically expired.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness statute of limitations recidivism period second instance review court costs termine di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 362 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO FABIO nato a NAPOLI il 29/05/1981 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di De Crescenzo Fabio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il primo motivo, con il quale si censura l'illogicità della motivazione per errata valutazione degli elementi di prova e si sostiene la configurabilità di un unico reato anziché cinque evasioni, non risulta dedotto in appello, sicché non può censurarsi il vizio di motivazione in relazione ad un profilo non sottoposto all'esame del giudice di appello; né può trascurarsi che gli episodi sono distinti, che distinti furono i controlli eseguiti presso l'abitazione nell'arco di due mesi (dal 28 settembre all'8 novembre 2013), tant'è che erano oggetto di distinti procedimenti poi riuniti (v. sentenza di primo grado), e che l'imputato fu rintracciato solo il 19 novembre in altro comune, in possesso di un documento falso; rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato ab origine, non essendo la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello per l'incidenza sul termine di prescrizione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata e ritenuta, benché bilanciata con le attenuanti generiche, e della sospensione verificatasi in primo grado per astensione proclamata dalla camera penale dall'11 novembre 2015 al 29 giugno 2016 (v. sentenza di primo grado); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglieretbstensore Il Presid