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Ordinanza — n. 23509/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic ground of lack of calumny intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Esposito inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued a lack of malicious intent (dolo di calunnia) in the original proceedings, but the court found this ground too generic and unsupported. The lower court's detailed reasoning, which highlighted the defendant's admission of falsely reporting a lost check to protect himself after a settlement, rendered the additional evidence request superfluous.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on the ground of lack of malicious intent in a false accusation is inadmissible if the first-instance judgment provides complete and correct reasoning that renders the additional evidence request superfluous.

Parole chiave

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inadmissibility appeal dolo di calunnia generic ground false accusation superfluous evidence denuncia mendace uso di false generalità messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 20/09/1963 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Esposito Gennaro con il quale si denuncia la mancanza del dolo di calunnia è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza alla luce della completa e corretta motivazione resa (pag. 3), che valorizza le dichiarazioni dello stesso imputato, in particolare, l'ammissione di aver sporto la falsa denuncia di smarrimento dell'assegno consegnato alla persona offesa dopo aver raggiunto un accordo bonario, al solo fine di tutelarsi per mancata restituzione del titolo, con conseguente e coerente valutazione della superfluità dell'integrazione probatoria richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere