Ordinanza — n. 23508/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUTIERO EDUARDO nato a MASSA DI SOMMA il 25/10/1966 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cautiero Eduardo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, alla luce della motivazione resa (pag. 5), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell'imputato, rimarcando l'intensità del dolo, desunta dal pervicace e ostinato tentativo di fornire giustificazioni risultate non vere, e letta quale dato ostativo alla considerazione della minima offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23508/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell'imputato, rimarcando l'intensità del dolo, desunta dal pervicace e ostinato tentativo di fornire giustificazioni risultate non vere, e letta quale dato ostativo alla considerazione della minima offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUTIERO EDUARDO nato a MASSA DI SOMMA il 25/10/1966 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cautiero Eduardo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, alla luce della motivazione resa (pag. 5), che valorizza le modalità del fatto e il comportamento dell'imputato, rimarcando l'intensità del dolo, desunta dal pervicace e ostinato tentativo di fornire giustificazioni risultate non vere, e letta quale dato ostativo alla considerazione della minima offensività del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglierq es